(massima n. 1)
In caso di corruzione plurisoggettiva, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere disposta per la quota del profitto conseguito da ciascuno e, soltanto qualora non sia possibile determinarne esattamente la misura, la stessa potrą essere disposta, in applicazione del principio solidaristico, nei confronti del singolo anche per l'intero importo del profitto realizzato dai correi, e comunque in misura non inferiore alle utilitą date o promesse al pubblico funzionario.