Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39732 del 26 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo "status" di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 l. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica.

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