(massima n. 1)
È responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen. il medico gastroenterologo che eserciti abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui vengono somministrati farmaci sedativi per i quali è prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.