(massima n. 1)
Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per essersi i reati oggetto delle precedenti sentenze estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.).