(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata č sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da pił sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositą sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessitą di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Nella specie, per la S.C., la motivazione della sentenza impugnata tocca tutti gli aspetti determinanti nel giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva, vale a dire l'omogenea offensivitą patrimoniale di tutti i reati oggetto delle precedenti condanne, la loro collocazione in un contesto temporale unitario e continuo, e il carattere non occasionale dell'ultima ricaduta nel crimine).