Cassazione penale Sez. II sentenza n. 51321 del 24 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata č sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da pił condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositą sociale. Non occorre, pertanto, una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene dichiarata ma ritenuta e applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto gią condannato due volte per delitti non colposi. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato l’infondatezza del motivo di ricorso proposto dal A.A. con riguardo alla recidiva, nella parte in cui lamenta l'illegittimitą dell'applicazione della recidiva reiterata in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.