(massima n. 1)
La recidiva č una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilitā della recidiva in relazione al reato di atti persecutori, sebbene fosse stata formalmente contestata con riferimento ad altro capo di imputazione, avente ad oggetto il medesimo titolo di reato ai danni di diversa persona offesa).