(massima n. 1)
In tema di recidiva reiterata, ai fini della sua applicazione, seppure non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, non è però sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una maggiore pericolosità del reo, ma occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente.