(massima n. 1)
La natura di recidiva specifica può essere legittimamente riconosciuta anche in presenza di condanne pregresse risalenti nel tempo, purché il giudice motivi la propria decisione sulla base di elementi concreti che attestino la persistenza di pericolosità sociale e maggiore colpevolezza dell'imputato, includendo parametri significativi della personalità del reo e del grado di colpevolezza.