(massima n. 1)
In tema di vizio parziale di mente, il riconoscimento, nel giudizio di appello, della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. preclude la possibile valutazione della stessa circostanza anche ai fini della riduzione della misura della pena base, determinandosi, altrimenti, la violazione del limite massimo di riduzione della pena fissato dalla legge. (Conf.: n. 2355 del 03/12/1971, dep. 1972, Rv. 121028-01).