Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3760 del 14 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell’art. 88 cod. pen., l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, pertanto deve essere accertata specificamente in relazione alla commissione di ciascun reato e non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento.

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