Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7786 del 4 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del pregresso riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio.

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