(massima n. 1)
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, può essere determinata anche dal disturbo ludopatico, nel caso in cui, a cagione di esso, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, anche transitoria e non tale da compromettere radicalmente o far scemare grandemente, nel loro complesso, le sue capacità intellettive.