Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42478 del 14 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilitą della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale.

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