(massima n. 1)
Ai fini della rimessione del processo, è esclusa la rilevanza del "clima" in cui si celebra il processo determinato dalle stesse condotte degli imputati; un clima che, certamente è irrilevante ai fini della rimessione, giacché, altrimenti, si affiderebbe alla patologica (e talvolta anche illecita condotta delle parti processuali) lo strumento per poter "scegliere" fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato.