(massima n. 1)
L'inammissibilitą della richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. č determinata dalla mancata notifica della stessa alla persona offesa del reato, come previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.p., che impone la notificazione della richiesta di rimessione "alle altre parti". La violazione di tale formalitą comporta l'inammissibilitą della richiesta, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.