(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalitą" possono rientrare nel concetto di "infermitą", purché siano di consistenza, intensitą e gravitą tali da incidere concretamente sulla capacitą di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacitą di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).