(massima n. 1)
In tema di imputabilitą, ai sensi dell'art. 85 cod. pen., l'imputabilitą deve essere congiuntamente riferita sia alla capacitą di intendere, sia alla capacitą di volere dell'individuo. La mancanza completa anche di una sola delle due capacitą comporta l'esclusione dell'imputabilitą.