(massima n. 1)
Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del c.p., č rimesso al "potere discrezionale" del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravitā effettiva del reato ed alla personalitā del reo. Ciō vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non č tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolaritā del caso, č sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione.