(massima n. 1)
Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Fattispecie relativa a due aggravanti, una bilanciabile - quella dell'art. 12, comma 3, lett. d) Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, poi dichiarata incostituzionale - ed una non bilanciabile - il fine di profitto di cui all'art. 12, comma 3-ter Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 -).