(massima n. 1)
In quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 cod. pen., e pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o pił attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilitą di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 l. fall.