Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16115 del 20 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 cod. pen., e pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o pił attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilitą di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 l. fall. 

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.