(massima n. 1)
In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di pił attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non č operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).