(massima n. 1)
In tema di bilanciamento tra circostanze, il giudice, nell'esercizio della discrezionalitą riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravitą del fatto, e non sulla base di una mera comparazione numerica tra circostanze di segno opposto. (Conf. Sez. 2, n. 4347 del 1980, Rv. 153426 - 01).