Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38770 del 19 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bilanciamento tra circostanze, il giudice, nell'esercizio della discrezionalitą riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravitą del fatto, e non sulla base di una mera comparazione numerica tra circostanze di segno opposto. (Conf. Sez. 2, n. 4347 del 1980, Rv. 153426 - 01).

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