(massima n. 1)
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o pił aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o pił aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.