(massima n. 1)
In caso di concorso tra recidiva qualificata ed altra circostanza ad effetto speciale, per individuare la più grave tra di esse ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non si tiene conto del limite di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo cui l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del delitto oggetto di giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa conclusione risponde alle esigenze di assicurare certezza e di evitare irragionevoli disparità di trattamento e che il limite fissato dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen. rileva soltanto nella fase di concreta determinazione della pena).