(massima n. 5)
Per integrare il vizio mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, importante la nullità della sentenza stessa ai sensi dell'art. 522 c.p.p., occorre un mutamento del fatto, tale da importare una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Non è dunque violato il principio di correlazione quando l'individuazione degli elementi tipici del fatto, contenuto nella rubrica imputativa, coincida con l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale. (Nella specie, la circostanza che le minacce estorsive siano giunte direttamente alla vittima, o siano state passivamente intermediate dal dipendente X.X., come postulato dall'imputazione, non incide sul nucleo qualificante di essa tenuto anche conto della relatività dei passaggi descrittivi della contestazione, estranei al suo tema centrale che, nell'estorsione tentata, attiene alla formulazione di minacce, allo scopo di conseguire indebiti pagamenti di somme di denaro, poi non verificatisi).