(massima n. 1)
In tema di ricettazione, ai fini della configurabilitā dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacitā a delinquere dell'imputato. (A questo orientamento si č correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, oltre al consistente valore dei beni oggetto di ricettazione, anche il complessivo rilievo dell'operazione criminale realizzata e le gravi modalitā dei fatti accertati, che denotano spiccata capacitā criminale).