Cassazione penale Sez. II sentenza n. 48278 del 24 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione, ai fini della configurabilitā dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacitā a delinquere dell'imputato. (A questo orientamento si č correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, oltre al consistente valore dei beni oggetto di ricettazione, anche il complessivo rilievo dell'operazione criminale realizzata e le gravi modalitā dei fatti accertati, che denotano spiccata capacitā criminale).

(massima n. 2)

Non č necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma č sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

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