(massima n. 2)
La sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500 c.p.p., comma 5. (Nella specie, la reticenza del teste B.B. al dibattimento - chiaramente percepita dal Tribunale - era stata dovuta alla paura, espressamente manifestata dal dichiarante).