Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49973 del 15 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Nella specie, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in forza dei precedenti penali specifici, elemento ritenuto prevalente rispetto alla condotta restitutoria).

(massima n. 2)

La sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500 c.p.p., comma 5. (Nella specie, la reticenza del teste B.B. al dibattimento - chiaramente percepita dal Tribunale - era stata dovuta alla paura, espressamente manifestata dal dichiarante).

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