Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51640 del 5 dicembre 2023

(5 massime)

(massima n. 1)

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. (Nella specie per la S.C., la Corte di appello, nel denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, rimarcando l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza dello stato di incensuratezza dell'imputato).

(massima n. 2)

Il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato. (Nella specie, per la S.C., la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando quali elementi ostativi la gravità della condotta posta in essere nei confronti di persona che aveva la sua fiducia, l'intensità del dolo e la finalità di soddisfare i propri istinti sessuali a dispetto della vulnerabilità della condotta, elementi a fronte dei quali l'elemento dedotto dalla difesa, condotta susseguente al reato, assumeva valore recessivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione).

(massima n. 3)

In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609 octies c.p., comma 4, può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa. L'applicazione dell'attenuante esige, sia in fase preparatoria che in quella esecutiva, e sempre che il contributo sia stato fornito in entrambe le fasi, la minima, lievissima, marginale efficacia eziologica del contributo stesso, che deve distinguersi per essere del tutto trascurabile nell'economia dell'impresa criminosa, sicchè non è sufficiente, per la configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 609 octies c.p., comma 4, la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella degli altri correi, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta, con la conseguenza che non potrà mai essere stimato di minima importanza il contributo prestato che, pur se minimo nella fase della preparazione, non lo sia altrettanto nel momento della esecuzione del delitto, tenuto conto dell'opera eventualmente prestata dal singolo agente. E' di tutta evidenza poi che più è esteso il contributo prestato dal singolo concorrente (in entrambe le fasi della preparazione e dell'esecuzione del delitto piuttosto che in una sola di esse) e più elevata può essere la soglia di efficienza causale del contributo offerto. (Nel caso di specie, per la S.C., la Corte di appello ha evidenziato che la condotta di C.C. sia stata, nella fase di esecuzione del delitto, sia rafforzativa di quella di B.B. sia autonomamente invasiva della sfera sessuale della persona offesa; correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha denegato, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, la configurabilità della circostanza attenuante in questione).

(massima n. 4)

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia, comunque, fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, nè è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo. Il concetto di "partecipazione", quindi, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609 bis c.p.), dovendo invece - secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva. E si è precisato che il reato è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i partecipi dell'azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza.

(massima n. 5)

Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti consentono di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento": tale negozio processuale di tipo abdicativo, tuttavia, può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio, sicchè in esso, non rilevano nè l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p. (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), nè le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, mentre va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento.

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