(massima n. 1)
In caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non pił idonea da sola a giustificarne la concessione, č assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Inoltre il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti - rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione - individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalitą dell'imputato.