Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22017 del 3 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito non č tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., ma č sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla norma.

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