(massima n. 1)
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Nel caso di specie, deve stimarsi che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, ed in quale misura, ascriversi all' imputato di non avere "efficacemente tentato di contrastare" lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica; con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale. La faglia razionale insita nella motivazione della sentenza impugnata è, in potenza, idonea ad incidere sul vaglio del motivo di appello, incentrato su un profilo - l'attitudine della peculiare condizione psicologica a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio - che, naturalmente, dovrà essere delibato in sinergia con quelli, ulteriori, a tal fine già considerati dai giudici di merito, ivi compreso il contegno serbato dall' imputato nel corso delle indagini preliminari e, quindi, in dibattimento, che è stato valorizzato, in senso contrario al contenimento della sanzione, dal giudice di primo grado ma non anche da quello di appello).