(massima n. 1)
In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.