(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, deve essere disposto un nuovo giudizio di merito nel caso in cui dalla motivazione della decisione impugnata, emessa anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, emerge che il fatto di reato di rapina, per cui v'č stata condanna, sia stato ritenuto di lieve entitā, essendo necessario accertare se, in aggiunta alle giā riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuitā, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entitā del fatto, che non abbiano giā formato oggetto di apprezzamento, posto che non č consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento.