(massima n. 1)
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, prevista dall'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con una motivazione congrua e non contraddittoria. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri.