(massima n. 1)
Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima).