Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48480 del 28 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attenuante della provocazione č incompatibile con il delitto di atti persecutori, che č reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtā, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non puō dare riconoscimento alcuno.

(massima n. 2)

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualitā del reato, nč inficia la continuitā delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneitā delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. (Annulla Corte di Appello di Napoli del 03/11/2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione).

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