(massima n. 2)
Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualitā del reato, nč inficia la continuitā delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneitā delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. (Annulla Corte di Appello di Napoli del 03/11/2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione).