(massima n. 1)
L'utilizzazione delle prove acquisite nella fase di giudizio affetta da nullitą, lede il diritto di difesa dell'imputato laddove, sulla base di prove relative al diverso fatto della ricettazione, lo stesso abbia riportato la condanna per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5 e 625, comma secondo, n. 2 e 7 cod. pen. senza che si sia proceduto ad alcuna specifica attivitą istruttoria, in ragione di una asserita "cristallizzazione" del fatto storico accertato.