(massima n. 1)
In tema di concorso di norme penali, la questione del postfatto non punibile, in assenza di clausole di salvezza che prevedano espressamente la non punibilitą dell'antefatto, deve essere risolta verificando, mediante l'esame testuale delle fattispecie incriminatrici, il loro eventuale rapporto di incompatibilitą strutturale o di eterogeneitą offensiva, in quanto deve escludersi che il mero nesso teleologico-strumentale tra reati possa comportare l'impunitą di quello commesso per eseguirne od occultarne un altro, confermandolo l'espressa previsione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che integrasse un'ipotesi di "post factum" non punibile, ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, l'omessa dichiarazione dei redditi provenienti dal reato di peculato, su cui era gią intervenuta sentenza di applicazione pena).