(massima n. 1)
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attivitą di interesse pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburante dell'autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle prime cure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, di registrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi di manutenzione del mezzo).