(massima n. 1)
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una societą "in house" che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attivitą compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una societą di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice della strada relative ai veicoli intestati alla medesima societą, sebbene tenuto alla produzione delle ricevute di versamento postale da inserire nell'apposito archivio).