(massima n. 1)
Il reato di lesioni personali aggravato dalla circostanza della crudeltà, ex art. 61 n. 4 cod. pen., è procedibile d'ufficio secondo quanto disposto dall'art. 582, comma 2, cod. pen. Una remissione di querela non può estinguere tale reato, se non espressamente esclusa la circostanza aggravante dal giudice.