(massima n. 1)
In tema di circostanze, l'aggravante comune prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies), cod. pen. in caso di delitto non colposo contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà personale commesso in danno di persona in stato di gravidanza, concorre con quella della minorata difesa di cui all'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., poiché la prima è connessa allo stato, di natura soggettiva, di gravidanza della vittima del reato, ed è tesa a proteggere, oltre all'autonomia psicologica e fisica della stessa vittima, anche l'incolumità del nascituro, mentre la seconda presuppone che l'azione sia stata favorita dalla maggiore fragilità psicologica e fisica della vittima, di cui l'agente ha profittato per realizzare la condotta lesiva.