Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27148 del 6 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, risultando configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica commessa dall'impiegata di uno studio professionale ai danni di un cliente, realizzata utilizzando le credenziali bancarie della vittima, in possesso dell'indicato studio).

(massima n. 2)

Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato risulta commesso, sicché è irrilevante la sua successiva riduzione, conseguente alla rifusione del danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica, in cui è stata ritenuta corretta la configurabilità dell'indicata aggravante, sebbene fosse intervenuto l'integrale risarcimento del danno da parte dell'assicurazione della vittima).

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