(massima n. 1)
L'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, risultando configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica commessa dall'impiegata di uno studio professionale ai danni di un cliente, realizzata utilizzando le credenziali bancarie della vittima, in possesso dell'indicato studio).