(massima n. 1)
L'aggravante della transnazionalitā, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed č configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).