(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitą deve basarsi non gią su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensģ su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato.