(massima n. 1)
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilitą in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalitą dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).