(massima n. 1)
In caso di intervento di pił intermediari il diritto alla quota di provvigioni, riconosciuto a ciascuno di essi dall'art. 1758 c.c., spetta a coloro che abbiano effettivamente prestato opera di mediazione, che abbiano cioč cooperato a mettere in relazione i soggetti del contratto principale. Chi si limiti a segnalare l'affare ad altri, che poi provveda da solo a ricercare l'altro contraente ed a stabilire il contratto tra le parti, non esplica tale forma di cooperazione, in quanto si limita a porre in relazione una delle parti con un mediatore.