(massima n. 2)
L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) si sostanzia nel sufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. Non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.