Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27569 del 8 aprile 2025

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per avere l'agente, al fine di impedire la scoperta di un diverso reato, esposto fatti non rispondenti al vero oppure omesso le comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza, in tal modo integrando l'elemento materiale della fattispecie di cui all'art. 2638 cod. civ., in quanto tali condotte si pongono fuori dell'area del diritto al silenzio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la censura secondo cui le condotte contestate all'imputato, ai sensi dell'art. 2638 cod. civ., avrebbero dovuto essere scriminate in quanto l'adempimento del dovere di comunicazione alla autorità avrebbe determinato l'incriminazione per la diversa fattispecie di aggiotaggio).

(massima n. 2)

Il delitto di aggiotaggio, sia nella forma informativa, sia nella forma manipolativa, ha natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto, sicché l'illecito penale è integrato quando l'azione sia obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione incriminatrice vuole impedire, con conseguente sussistenza di una pluralità di reati autonomamente punibili e unificabili, ove ne ricorrano i presupposti, sotto il vincolo della continuazione, in caso di reiterazione, anche in un lasso temporale non particolarmente ampio, della medesima condotta tipica. (In motivazione, la Corte ha escluso che il delitto di aggiotaggio possa qualificarsi come reato eventualmente permanente avendo lo stesso ad oggetto condotte istantanee e a nulla rilevando l'unicità dell'obiettivo perseguito che rimane estraneo alla struttura del reato).

(massima n. 3)

Il delitto di aggiotaggio manipolativo è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere atti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alle condotte del presidente del consiglio di amministrazione e dei vertici dirigenziali di una banca che avevano determinato la concessione, in modo sistematico, di finanziamenti ai clienti al fine di favorire l'acquisto di azioni della stessa banca, affiancata dalla omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile per un ammontare pari all'importo del valore delle azioni finanziate, con conseguente mantenimento di un valore sovradimensionato dei titoli così acquistati).

(massima n. 4)

Con riferimento al delitto di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ., è configurabile un unico reato allorché una pluralità di condotte concorrono a ostacolare, in un'unica occasione, la funzione di vigilanza, mentre sono configurabili più reati quando le condotte siano state commesse nel corso di differenti attività di vigilanza.

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