(massima n. 2)
Il delitto di aggiotaggio, sia nella forma informativa, sia nella forma manipolativa, ha natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto, sicché l'illecito penale è integrato quando l'azione sia obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione incriminatrice vuole impedire, con conseguente sussistenza di una pluralità di reati autonomamente punibili e unificabili, ove ne ricorrano i presupposti, sotto il vincolo della continuazione, in caso di reiterazione, anche in un lasso temporale non particolarmente ampio, della medesima condotta tipica. (In motivazione, la Corte ha escluso che il delitto di aggiotaggio possa qualificarsi come reato eventualmente permanente avendo lo stesso ad oggetto condotte istantanee e a nulla rilevando l'unicità dell'obiettivo perseguito che rimane estraneo alla struttura del reato).